EDUCAZIONE CIVICA

La Costituzione

                                                                LA COSTITUZIONE ITALIANA

 

Dopo la seconda guerra mondiale ci fu un referendum in cui gli italiani vennero chiamati a votare per decidere l’ordinamento dello stato Italiano tra repubblica o monarchia; era il 2 Giugno 1945 e per la prima volta votarono anche le donne. La repubblica vinse con uno scarto non troppo alto rispetto alla monarchia , infatti vinse per  due milioni di voti.

 Nello stesso anno ci fu un altro referendum in cui gli Italiani vennero chiamati  a votare l’assemblea costituente che aveva il compito  di redigere la Costituzione.

I partiti principali dell’assemblea costituente furono: la Democrazia Cristiana (DC); Il Partito Comunista Italiano (PCI); il Partito Socialista Italiano (PSI); IL Partito Liberale Italiano (PLI)… .

La costituzione venne approvata il 27 Dicembre 1947 ed entrò in vigore 1 gennaio 1948.

                                               

                                               LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

 

La costituzione è formata da 139 articoli suddivisi in questo modo:

 

– Dall’ articolo 1 all’ articolo 12: i principi fondamentali;

 

– Dall’articolo 13  all’articolo 54: i doveri e i diritti dei cittadini;

 

– Dall’a articolo 55 all’articolo 139: l’ordinamento della repubblica in cui si spiega come è organizzato  lo stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura,  come si formano le leggi, pubblica amministrazione, gli enti locali).

                              

                                                   I PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1.

 

L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata

sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

Art. 2.

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,  e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 3.

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Art. 4.

 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-

ritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Art. 5.

 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

 

Art. 6.

 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

 

Art. 7.

 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno

nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 

Art. 8.

 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente

libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

 

Art. 9.

 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Art. 10.

 

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero e` regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non e` ammessa l’estradizione dello straniero

per reati politici.

 

Art. 11.

 

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

Art. 12.

 

La bandiera della Repubblica e` il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

 

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Davide Greco

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